TRUST FAMILIARI E SUCCESSIONI TRANSNAZIONALI: LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

Tra legge regolatrice del trust, diritti dei legittimari, giurisdizione e firewall provisions

 

La crescente mobilità delle persone e dei patrimoni ha trasformato il trust familiare in uno degli strumenti più interessanti, ma anche più complessi, della pianificazione patrimoniale internazionale. Il problema emerge soprattutto alla morte del disponente, quando la disciplina del trust può entrare in collisione con le norme successorie dell’ordinamento collegato al de cuius, in particolare con quelle che riconoscono quote inderogabili ai legittimari.

La questione non può essere risolta semplicemente affermando la prevalenza della legge regolatrice del trust oppure, all’opposto, quella della legge successoria. Occorre individuare preliminarmente la natura della controversia, distinguendo le questioni attinenti alla validità, interpretazione e amministrazione del trust da quelle propriamente successorie, nonché verificare la legge applicabile ai singoli trasferimenti patrimoniali, la localizzazione dei beni e l’effettiva possibilità di riconoscere ed eseguire una decisione straniera.

Il trust familiare nell’era delle successioni transnazionali

Una famiglia può oggi avere il disponente residente in Italia, figli residenti nel Regno Unito o in Svizzera, immobili situati in Italia e Francia, partecipazioni societarie in più Stati e un trust regolato dalla legge di Jersey.

Alla morte del disponente possono pertanto concorrere diversi ordinamenti, ciascuno portatore di una propria concezione del rapporto tra autonomia privata, protezione familiare e successione.

È proprio in questo momento che il trust cessa di essere soltanto uno strumento di pianificazione patrimoniale e diviene un problema di diritto internazionale privato.

La prima domanda è apparentemente semplice: quale legge deve prevalere? In realtà la domanda è giuridicamente incompleta. Occorre infatti distinguere almeno tre livelli:

1. la legge regolatrice del trust;
2. la legge applicabile alla successione del disponente;
3. la legge eventualmente applicabile al trasferimento o alla titolarità dei singoli beni.

È dalla sovrapposizione di questi tre livelli che nasce gran parte del contenzioso internazionale.

La Convenzione dell’Aja del 1985

Il principale punto di riferimento internazionale rimane la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

La Convenzione determina la legge applicabile al trust e ne disciplina il riconoscimento negli Stati contraenti. Il riconoscimento del trust, tuttavia, non determina automaticamente la neutralizzazione delle norme imperative appartenenti ad altri settori dell’ordinamento. È particolarmente significativo l’art. 15 della Convenzione.

La disposizione salvaguarda infatti l’applicazione delle norme inderogabili individuate dalle regole di conflitto del foro e menziona espressamente, tra le altre materie, «i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima», oltre alla protezione dei creditori, ai trasferimenti di proprietà e alle garanzie reali.

Questo passaggio assume importanza decisiva. Il riconoscimento di un trust straniero non significa, di per sé, che qualsiasi disposizione patrimoniale realizzata attraverso quel trust debba necessariamente prevalere sulle norme successorie inderogabili richiamate dal diritto internazionale privato del giudice investito della controversia.

 

Il Regolamento europeo sulle successioni

Nel contesto europeo entra in gioco il Regolamento (UE) n. 650/2012. Il Regolamento disciplina le successioni a causa di morte, ma delimita espressamente il proprio ambito di applicazione ed esclude diverse questioni che possono interferire con una successione internazionale (EUR-Lex⁠). Da ciò deriva una conseguenza fondamentale: trust e successione non devono essere confusi in un unico rapporto giuridico.  La successione determina, secondo le proprie norme di conflitto, quali diritti sorgano in conseguenza della morte. La legge regolatrice del trust determina invece, in linea di principio, la validità, l’interpretazione, l’amministrazione, i poteri del trustee e la posizione dei beneficiari. La controversia nasce quando le due discipline pretendono di incidere sul medesimo patrimonio.

Il problema centrale: il trust può sottrarre i beni alla successione?

Occorre distinguere. Se un bene è stato validamente trasferito al trustee durante la vita del disponente, al momento della morte esso, sul piano strutturale, non appartiene più personalmente al disponente. Non dovrebbe quindi essere automaticamente considerato parte del patrimonio ereditario semplicemente perché il disponente è deceduto.

Ma da questa constatazione non deriva necessariamente l’intangibilità dell’operazione. Un ordinamento che protegga determinati eredi può infatti interrogarsi non soltanto sulla titolarità formale del bene al momento della morte, ma anche sugli effetti che il precedente trasferimento al trust abbia prodotto sui diritti successori inderogabili.

La vera questione diventa quindi: il trasferimento al trust costituisce un atto inter vivos pienamente efficace oppure un’attribuzione patrimoniale suscettibile di essere contestata, ridotta o resa inefficace nei confronti di determinati eredi? È questa qualificazione, più che l’esistenza astratta del trust, a rappresentare frequentemente il cuore della controversia.

Il legittimario italiano e il trust straniero

Il problema assume particolare rilevanza per il disponente italiano. Il nostro ordinamento riconosce una tutela particolarmente intensa ai legittimari. L’utilizzazione di un trust regolato da una legge straniera non dovrebbe pertanto essere concepita come uno strumento automaticamente idoneo a cancellare i diritti successori inderogabili che risultino applicabili. Il punto deve essere affrontato secondo le regole di diritto internazionale privato e successorio applicabili alla concreta fattispecie. In altri termini, non è sufficiente inserire nell’atto istitutivo la formula: «Il presente trust è regolato dalla legge di Jersey». Quella scelta è certamente determinante per numerose questioni interne al trust, ma non significa necessariamente che ogni problema patrimoniale, familiare, successorio o reale venga assorbito dalla proper law del trust.

Il modello Jersey e la protezione del trust

Il confronto diviene particolarmente interessante quando il trust sia regolato dalla legge di Jersey. L’art. 9 della Trusts (Jersey) Law 1984 costituisce una delle più significative firewall provisions contemporanee. La norma stabilisce, in termini molto ampi, che questioni quali validità e interpretazione del trust, effetti dei trasferimenti al trust, amministrazione, poteri e responsabilità dei trustee e natura dei diritti beneficiari siano determinate secondo la legge di Jersey (jerseylaw.je⁠). Ancora più significativa è la disciplina dei diritti successori stranieri.

L’art. 9 contempla espressamente l’ipotesi nella quale il trust o una disposizione patrimoniale possa evitare o pregiudicare diritti attribuiti da una legge straniera in ragione di rapporti personali o di heirship rights (jerseylaw.je⁠).

La stessa normativa prevede limiti importanti: non rende valido il trasferimento di beni non appartenenti al disponente, non neutralizza necessariamente le formalità richieste da altri ordinamenti e non rende valido un trust o un trasferimento relativo a immobili situati fuori Jersey qualora esso sia invalido secondo la legge della loro ubicazione (jerseylaw.je⁠). La protezione offerta dal firewall, dunque, è forte, ma non equivale a una sorta di immunità patrimoniale universale.

Due giudici, due prospettive?

Si può così verificare una situazione particolarmente delicata. Un giudice italiano potrebbe essere chiamato a tutelare un erede che affermi la lesione dei propri diritti successori. Parallelamente, il trustee di un Jersey trust potrebbe sostenere davanti alla Royal Court che la validità e gli effetti del trust devono essere determinati esclusivamente secondo la legge di Jersey. Il problema non è soltanto stabilire chi abbia ragione nel merito.

Il problema ulteriore è stabilire:  quale giudice sia competente;  quale legge debba applicare;  dove si trovino materialmente i beni;  nei confronti di chi debba essere pronunciata la decisione;  dove la sentenza debba successivamente essere riconosciuta ed eseguita.

Il diritto internazionale dei trust è pertanto, prima ancora che diritto sostanziale, diritto della giurisdizione e dell’effettività delle decisioni.

La localizzazione dei beni può essere decisiva

Un firewall particolarmente robusto può avere grande efficacia quando trustee, amministrazione e patrimonio siano concentrati nella giurisdizione che lo prevede. La situazione può essere profondamente diversa quando il trust possieda immobili o altri beni sottoposti all’effettivo controllo di giudici stranieri.

La stessa Trusts (Jersey) Law riconosce, come si è visto, la particolare rilevanza degli immobili situati fuori Jersey (jerseylaw.je⁠).  È quindi possibile che una controversia sia decisa diversamente in funzione della natura e della localizzazione degli asset. Per questo motivo la pianificazione internazionale non dovrebbe limitarsi alla scelta della legge regolatrice. Occorre costruire una vera mappa giuridica del patrimonio.

Trust inter vivos e trust testamentario

Altra distinzione fondamentale riguarda il momento nel quale il trust produce i suoi effetti. Un trust costituito e dotato durante la vita del disponente presenta problematiche differenti rispetto a un trust testamentario. Nel primo caso occorrerà verificare l’effettività del trasferimento, la segregazione patrimoniale, i poteri eventualmente conservati dal disponente e la concreta autonomia del trustee. Nel secondo il collegamento con la successione è inevitabilmente più intenso.

Anche la legislazione di Jersey conserva specifiche cautele: l’art. 9 non rende valida una disposizione testamentaria che risulti invalida secondo la legge del domicilio del testatore al momento della morte (jerseylaw.je⁠). La distinzione tra trust inter vivos e testamentario diviene pertanto essenziale nell’analisi del rischio successorio.

La clausola di scelta del foro non risolve ogni problema

Gli atti istitutivi internazionali contengono frequentemente clausole che individuano il giudice competente. Tali clausole sono certamente utili. Ma anche in questo caso occorre evitare soluzioni eccessivamente semplicistiche. Una clausola di giurisdizione può disciplinare efficacemente determinate controversie interne al trust, ma non necessariamente vincola qualsiasi soggetto terzo che pretenda diritti sul patrimonio.

L’erede che agisce iure proprio sostenendo la lesione di un diritto successorio potrebbe contestare di essere vincolato da una clausola contenuta in un trust del quale non è parte. Da qui deriva l’importanza di distinguere tra trust disputes e succession disputes.

La prima categoria comprende, ad esempio, controversie sull’amministrazione, sui poteri del trustee, sulla sostituzione degli organi e sull’interpretazione dell’atto. La seconda riguarda invece la determinazione dei diritti derivanti dalla morte e le eventuali pretese degli eredi sul patrimonio trasferito. Le due categorie possono sovrapporsi, ma non coincidono.

Arbitrato internazionale: soluzione efficace ma non universale

Anche l’arbitrato può offrire vantaggi significativi: riservatezza, specializzazione degli arbitri, neutralità della sede e maggiore flessibilità procedurale. Tuttavia una clausola arbitrale non può essere considerata una soluzione universale.

Occorre preliminarmente stabilire se la controversia sia arbitrabile e soprattutto se il soggetto che propone l’azione sia vincolato dalla convenzione arbitrale. Un legittimario estraneo all’atto istitutivo potrebbe, ad esempio, sostenere di non avere mai accettato la clausola compromissoria. È quindi consigliabile integrare l’arbitrato all’interno di un sistema più articolato di dispute resolution, eventualmente prevedendo negoziazione, mediazione e successivo arbitrato per le controversie che possano validamente essere devolute agli arbitri.

Il ruolo del trustee nelle controversie familiari

La posizione del trustee diviene particolarmente delicata quando esplode un conflitto successorio. Egli non dovrebbe trasformarsi nel difensore personale del disponente contro gli eredi. Il suo parametro di condotta rimane costituito dalla legge regolatrice, dall’atto istitutivo e dai propri doveri fiduciari. Quando sorga una controversia internazionale seria, può quindi essere opportuno richiedere indicazioni o autorizzazioni al giudice competente della giurisdizione del trust prima di procedere a distribuzioni suscettibili di aggravare il conflitto. La prudenza assume particolare importanza quando esistano contemporaneamente provvedimenti giudiziari provenienti da ordinamenti diversi.

Il Protector

Nei trust familiari internazionali il Protector può rappresentare un importante elemento di equilibrio. La sua funzione, tuttavia, deve essere costruita correttamente. Attribuirgli poteri eccessivi o consentire al disponente di controllarlo sostanzialmente potrebbe alimentare la tesi secondo cui il trust sia privo di effettiva autonomia.

Al contrario, un Protector realmente indipendente può svolgere una funzione preventiva, intervenendo sulle decisioni straordinarie del trustee e favorendo una composizione del conflitto prima che esso degeneri in un contenzioso transnazionale.

Il vero limite dei firewall

Le firewall provisions rappresentano uno degli strumenti più sofisticati elaborati dalle moderne legislazioni sui trust. Ma il loro significato deve essere correttamente compreso. Un legislatore può stabilire che i propri giudici non riconoscano determinati effetti a una sentenza straniera incompatibile con la legge locale del trust. Non può tuttavia, attraverso una norma interna, eliminare la giurisdizione materialmente esercitabile da un altro Stato sui beni presenti nel territorio di quest’ultimo. La protezione offerta dal firewall dipende quindi anche da: asset location + jurisdiction + governing law + enforcement. È questa combinazione, e non la sola scelta della proper law, a determinare la reale robustezza internazionale della struttura.

Prevenire la controversia è più efficace che vincerla

Un trust familiare internazionale dovrebbe essere progettato pensando anche al momento patologico. Prima della costituzione sarebbe opportuno effettuare una vera succession litigation analysis, verificando  residenza abituale e cittadinanza del disponente;  legge prevedibilmente applicabile alla successione;  presenza di coniuge, figli e altri soggetti protetti;  natura e localizzazione dei beni;  legge regolatrice del trust;  sede e residenza del trustee;  poteri conservati dal disponente;  eventuali donazioni pregresse;  rischio di azioni successorie; efficacia delle clausole di giurisdizione e arbitrato;
possibilità di riconoscimento delle future decisioni nei Paesi nei quali sono localizzati gli asset. Una pianificazione che ignori questi elementi rischia di trasferire il problema dal momento successorio al successivo contenzioso internazionale.

Conclusioni

Il trust familiare internazionale non può essere considerato né uno strumento capace di cancellare automaticamente la successione necessaria, né un istituto destinato inevitabilmente a soccombere davanti alle norme successorie del Paese del disponente.

La risposta è necessariamente più articolata. Occorre individuare la legge applicabile alla successione, quella regolatrice del trust, la natura del trasferimento patrimoniale, la localizzazione dei beni e la giurisdizione concretamente competente.

La Convenzione dell’Aja del 1985 riconosce il trust, ma conserva uno spazio significativo alle norme inderogabili, compresa espressamente la materia della legittima. Parallelamente, ordinamenti trust-friendly come Jersey hanno sviluppato potenti firewall provisions volte a impedire che regole straniere di forced heirship incidano automaticamente sulla validità e sull’amministrazione dei trust sottoposti alla propria legge (jerseylaw.je⁠).

È proprio nell’incontro — e talvolta nello scontro — tra questi due principi che si colloca il futuro del contenzioso internazionale sui trust familiari. La questione decisiva non sarà quindi semplicemente chiedersi se prevalga il trust o la legittima. La domanda giuridicamente corretta sarà più complessa: quale questione deve essere decisa, da quale giudice, secondo quale legge e, soprattutto, su quali beni quella decisione potrà essere concretamente eseguita?

È in questa quadruplice verifica che si misura oggi l’effettiva tenuta di un trust familiare internazionale.