Ma al Comune di Teramo la pensano diversamente…
La legge n. 120 del 2010, nel modificare alcune norme del Codice della Strada, ha introdotto, per i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186, c. 9bis, C.d.S.) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187, c. 8bis, C.d.S.), la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con la prestazione del lavoro di pubblica utilità, già previsto come sanzione sostitutiva della pena detentiva e pecuniaria per il tossicodipendente che
commette reati di lieve entità in materia di stupefacenti e come pena principale per i reati di competenza del Giudice di Pace. Consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato, o ancora presso i centri specializzati nella lotta alle dipendenze. Il decreto ministeriale 26 marzo 2001 prevede la stipulazione di convenzioni fra tali amministrazioni, enti e organizzazioni e il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale. Nelle convenzioni sono indicate specifi camente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni. Il Comune di Teramo, nella convenzione stipulata in data 28.10.2011, ammette allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità solo dieci condannati, senza richiamare l’art. 187 del Codice della Strada. Ne deriva che i condannati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non vengono ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Questa limitazione appare non solo illegittima, in quanto contrasta con la norma che vengono privati di notevoli benefi ci. Infatti, il condannato al quale viene negata la possibilità di svolgere attività lavorativa in sostituzione della pena, perde benefi ci di notevole importanza, quali la dichiarazione di estinzione del reato, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confi sca del veicolo. Poiché la funzione delle convenzioni è solo quella di disciplinare le modalità organizzative della prestazione lavorativa, non certo quella di introdurre irragionevoli discriminazioni in base al tipo di reato commesso, si auspica, a tutela dei principi costituzionali di parità di trattamento e funzione rieducativa della pena, che tutti i condannati possano benefi ciare della conversione della pena, senza limitazioni riguardo al tipo di reato commesso, e che si interpreti il numero di dieci condannati come riferito alla presenza contestuale sul luogo di lavoro, non certo al numero complessivo di domande accolte (già esaurito). La Provincia di Teramo, nella convenzione in via di sottoscrizione, grazie all’impegno degli assessori Renato Rasicci ed Eva Guardiani, ha introdotto espressamente il riferimento all’art. 187 del Codice della Strada, e mette a disposizione dei condannati quindici posti di lavoro.