SHOP ON LINE – Più informati, più tutelati

L’avvento di internet ha profondamente cambiato le nostre abitudini di vita.

L’estensione, praticamente infinita, del raggio di azione della rete ci consente, oggi, il compimento di azioni fino a poco tempo fa irrealizzabili.

Non a caso, tra le molte, è oramai pratica comune ad ognuno di noi l’acquisto di beni e servizi on-line. Ovviamente, la rapida diffusione di questa attività ha ben presto imposto al legislatore il compito di introdurre nell’ordinamento norme volte a regolamentarla. Orbene, è del 13 giugno scorso l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’e-commerce che, attraverso la semplificazione e la trasparenza, cerca di favorire ulteriormente l’espansione di questo nuovo sistema di “fare shopping”.
La legge italiana, infatti, ha recepito le indicazioni della Direttiva dell’Unione Europea (83/2011/UE), il cui obiettivo,
oltre a quello di dare regole uniformi a tutta l’Europa, è di offrire maggiori garanzie a tutti i contratti a distanza ed
abbattere gli oneri amministrativi per le imprese che intendono vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali.
Quali sono le novità più importanti?
Anzitutto vengono potenziati gli obblighi di informazione pre-contrattuale che il professionista o l’azienda ha nei confronti dell’acquirente. Il venditore, infatti, ha l’obbligo di comunicare le caratteristiche complete del bene, la propria identità e i propri recapiti, il prezzo totale del bene comprensivo delle imposte, i costi di spedizione, le modalità di pagamento, la durata della garanzia e il termine per la consegna, il tutto pena l’immediato diritto di rivalsa del consumatore. I clienti digitali avranno quindi a loro disposizione tutti gli strumenti adatti per valutare l’acquisto e fare scelte consapevoli.
Rispetto alla vecchia normativa, inoltre, viene previsto un termine maggiore entro cui Il compratore può decidere di restituire il prodotto e cioè 14 giorni a fonte dei precedenti 10. Nel caso in cui il venditore contravviene agli obblighi di informativa sul diritto di recesso, invece, il tempo di riconsegna diventa di 12 mesi. Da quando il consumatore decide di rendere la merce decorrono due settimane per rispedirla. Il venditore è tenuto a rimborsare il prezzo entro 14 giorni dal momento in cui ha avuto notizia dell’intenzione dell’acquirente di restituire il prodotto, con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti. Inoltre, il consumatore ha diritto al rimborso anche se
rende la merce deteriorata, rispondendo solo dell’eventuale diminuzione di valore dipendente da una manipolazione del prodotto non conforme alla sua natura o alla sua funzionalità. Detta responsabilità è esclusa nel caso in cui il venditore ha omesso di informare il consumatore, in modo chiaro ed esaustivo, del suo diritto di recesso. Per quanto riguarda, infine, il sistema sanzionatorio l’autorità competente è l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

PrimaPagina, edizione settembre 2014 – Avv. Nicola Paolo Rossetti