SENTENZE con finale a sorpresa

Quel giudice ha torto”.
Quanti lo hanno pensato leggendo di quel giudice che ha assolto il padre imputato di aver abbandonato per strada la fi glia di sette anni per andare ad elemosinare? Come per tutte le cose, però, non giudichiamo dalle sole apparenze, ma cerchiamo il senso.

L’art. 591 del codice penale stabilisce che chiunque abbandona una persona minore  degli anni quattordici, ovvero una persona incapace di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque anni; le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore. Dai testi universitari ricordo che “In claris non fi t interpretatio” vale a dire che nelle questioni chiare non è necessario procedere ad una interpretazione ma, semplicemente, bisogna applicare il concetto chiaro che emerge dalla lettura del testo di legge.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto, stabilendo che è necessaria l’attività interpretativa solo quando la volontà del legislatore non appare palesemente univoca.  
Quindi se io abbandono una persona minore di anni quattordici devo iniziare a pensare che, con alta probabilità, sarò sottoposto a processo e condannato per il reato di abbandono di persona incapace.
E invece no.
Un Tribunale, chiamato ad applicare la norma nei confronti di un padre che ha lasciato la propria fi glia di sette anni per andare ad elemosinare, assolve l’imputato/genitore stabilendo che il fatto non sussiste. La sentenza testualmente afferma che “La grave fattispecie dell’articolo 591 non può confi gurarsi in un semplice e programmaticamente momentaneo ‘lasciare solo’ un bambino, quando tale circostanza non espone quest’ultimo ad alcun tipo di pericolo (ciò avviene – dirlo sembra cinico, se non addirittura venato di razzismo ma è semplicemente realistico – quando i bimbi stessi sono abituati a queste situazioni e conoscono perfettamente lo stile di vita nel
quale sono destinati a crescere, senza che lo Stato-tutela ritenga di intervenire in qualche modo)”.

Chi è il padre che ha “semplicemente” lasciato solo la figlia ? Un rom di 48 anni con 10 figli.
In altri termini, il fatto non costituisce reato perché la bambina sarebbe “abituata a queste situazioni” e conoscerebbe “perfettamente lo stile di vita in cui è destinata a crescere”.
La sentenza, naturalmente, ha suscitato momentaneo sdegno e stupore sui mass media, per poi lasciare lo spazio a notizie più “attraenti” di bimbi strangolati o mogli e fi gli uccisi dal marito/padre, o fi danzate uccise dai fi danzati, che tanto spazio occupano nei talk show , che tanto piacciono a tanti ma che poco, molto poco, o nulla, hanno di interessante e che molto poco, o nulla, contribuiscono a chiarire i fenomeni e a farne capire le cause.

La sentenza non è condivisibile perché abbandonare un minore di anni 14 è reato, e basta, e a nulla valgono i pindarici voli per definire ‘semplice’ o ‘programmaticamente momentaneo’ tale abbandono, per evita l’applicazione
della sanzione penale. Se vogliamo, comunque, cercare un senso alla sentenza, leggiamo la parte fi nale: “I vigili non ritengono di dovere/ potere attivare qualche agenzia (che si prenda cura e tuteli la minore abbandonata: NDR) –
La reazione dell’ordinamento giuridico è costituita dalla disposizione della Procura minorile, che si limita a disporre il (ri)af iamento al genitore, di fatto valutando come non abbandono nel senso pregnante del termine ciò che
il padre aveva appena fatto, e così ‘chiudendo l’incidente’.

Di qui, la realistica insostenibilità dell’ulteriore persecuzione penale dell’odierno imputato. Il proscioglimento è l’unica conclusione ragionevolmente sostenibile”.
Il giudice, probabilmente, sostiene che è inutile l’applicazione della sanzione penale quando il sistema giuridico, cioè lo Stato, comunque non tutela il minore abbandonato e ‘chiude l’incidente’ riaf iando la bambina al genitore.
La sentenza, quindi, fa vedere il suo ‘senso’ solo nella parte fi nale, affermando l’inutilità di punire il soggetto abbandonante se il sistema non tutela minimamente il soggetto abbandonato, subito af iato di nuovo al
genitore che lo ha abbandonato.

Quel giudice ha ragione. Semplicemente.

PrimaPagina edizione gennaio 2015 – di Gianfranco Puca