GUIDA IN STATO DI EBBREZZA “LEGGERA”

Con la legge n. 120 del 29 luglio scorso, il Parlamento ha approvato l’ennesima riforma del codice della strada, modificando quasi un terzo delle disposizioni sino ad oggi applicate. Di particolare interesse è la nuova formulazione dell’art. 186, comma 2, lettera a) c.d.s., secondo il quale chiunque guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcoolemico compreso tra i 0,5 ed i 0,8 grammi per litro di sangue (c.d. ebrezza leggera), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa tra i 500 ed i 2000 euro,

oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.  La precedente formulazione, puniva tale condotta a titolo di reato, ferma restando la sospensione della patente di guida. Com’è facile osservare, il mutamento è avvenuto soprattutto sotto un profilo qualitativo, piuttosto che quantitativo. Cioè, la “quantità” di sanzione pecuniaria (da 500 a 2000 euro), tuttavia è mutata la “qualità” della stessa, poiché questa non viene più ad essere irrogata a titolo di reato, bensì a titolo di sanzione amministrativa. La finalità perseguita dal legislatore con la modifica in oggetto è quella di alleggerire il carico di lavoro di pubblici ministeri e giudici, lasciando inalterate le conseguenze sanzionatorie del divieto di assunzione di bevande alcooliche per chi intende mettersi alla guida. Questa diversità di disciplina è di rilevante importanza. L’avvenuta depenalizzazione dell’ebrezza leggera, comporta un duplice ordine di conseguenze: se il procedimento penale – avviato sotto il vigore del “vecchio” art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s., il contravventore ha diritto all’archiviazione o alla sentenza di proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato (ne cessano l’esecuzione e gli effetti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, cod. pen.). In secondo luogo, non vi sarà nessun passaggio tra procedimento penale e procedimento amministrativo poiché, in materia di guida in stato di ebbrezza, la legge n.120/’10 non ha previsto alcuna deroga al principio di irretroattività dell’illecito amministrativo, secondo cui le relative sanzioni trovano applicazione solo nei confronti delle condotte poste in essere successivamente la loro entrata in vigore.

ROBERTO SANTORO (MAGISTRATO)