In una lite di carattere condominiale di regola la richiesta di risarcimento è limitata ai danni patrimoniali (vale a dire al danno materiale arrecato alla proprietà comune o individuale) e/o ai danni biologici (rappresentati dai danni alla integrità psico – fi sica di un condomino o di un terzo): si pensi al danno causato dalla rottura e caduta di parte di un balcone su una vettura (danni materiali) ovvero su una persona (anche danni biologici). Alcune sentenze, però, hanno concesso anche il risarcimento del danno esistenziale, inteso come pregiudizio alla vita di relazione che causa, in chi lo subisce, una vera e propria alterazione dei ritmi di vita, fi no a modifi carne l’agire (ved. Cass. Civ. 19354/2005). Il comportamento illegittimo, quindi, deve essere in grado di produrre, oltre ai danni materiali e/o fi sici, anche uno stato di ansia, di disagio e di stress in grado di ostacolare lo svolgimento delle attività quotidiane e di causare un cambiamento nelle proprie abitudini di vita. Gli esempi forniti dalla giurisprudenza sono numerosi. Rumori intollerabili che hanno costretto una famiglia a trasferirsi altrove sono stati reputati idonei a causare danni esistenziali (Tribunale Gorizia 446/2001); in questo caso è palese ed innegabile la presenza del danno, in quanto i rumori erano tali da costringere la sventurata famiglia ad andare via verso un luogo più silenzioso. Accanto a questa ipotesi “particolare” altre sentenze hanno individuato la fonte di danni esistenziali in casi molto più frequenti: gli “odori” insopportabili di animali domestici (Tribunale Bari 1029/06); la eccessiva pubblicità indesiderata nella cassetta postale (Giudice di Pace Bari 19.12.2003); il timore del crollo del condominio a causa di interventi sbagliati nelle fondamenta (Tribunale Ostia 15.12.05); gravi e persistenti infi ltrazioni di acqua che hanno prodotto un peggioramento sensibile nelle condizioni di vita del condomino (Roma 9.12.2003). In quest’ultima ipotesi -abbastanza frequente il danno esistenziale è stato individuato nell’abitare in un appartamento interessato da infi ltrazioni d’acqua che non solo lo rendono poco confortevole, ma costringono il proprietario a trascorrere parte della giornata in un ambiente poco accogliente ed insalubre ed evitare dal ricevere in casa amici e parenti. Le decisioni giurisprudenziali sono da condividere pienamente poiché il condominio rappresenta non solo una “proprietà in comune”, ma anche una “vita in comune”, e, quindi, appare corretto reprimere e condannare quei comportamenti che peggiorano la qualità di tale vita e, creando stress e costringendo il singolo a cambiare le proprie abitudini, turbano la serenità individuale e familiare che anche nel condominio deve essere rispettata da tutti.