MANICOMI criminali: “leggi struzzo”

manicomi criminali“Qui sono i pochi, forse neppure i veri”; questa era la scritta che troneggiava nei manicomi italiani, compreso quello teramano. Fino a poco tempo fa si veniva malamente scherniti da chi abitasse in provincia: “Di dove sei?” “Di Teramo” “Ah, a Teramo c’è il manicomio!”. Come se fosse stata una colpa. Considerati come una vergogna, furono eliminati. In principio fu la contestatissima legge 180 del 13 maggio 1978, più conosciuta come legge Basaglia:

ispirandosi alle idee dello psichiatra ungherese Thomas Szasz, il dottore veneto promosse una normativa che se aveva il pio intento di chiudere dei veri e propri lager, dove se non si era veramente pazzi lo si diventava, si basava d’altro canto su assunti clinici oggi ritenuti completamente obsoleti. Basaglia applicò un metodo terapeutico antipsichiatrico, rifiutando il modello medico biologico della malattia. Per il trattamento dei casi singoli essa riconosce validi solo gli interventi psicoterapici e politicosociologici, che avrebbero il compito di suscitare nel malato la presa di coscienza della vera origine della propria sofferenza. In pratica, una persona “fuori di testa” doveva capire da solo di essere pazzo e regolarsi di conseguenza! Tali teorie sono oggi considerate del tutto sorpassate, a partire dall’idea miseramente fallita di poter curare senza ricorrere all’uso dei farmaci, provenendo la pazzia da una multifattorialità di cause biologiche, genetiche ed ereditarie. L’ennesimo provvedimento legislativo, emanato pochi giorni fa dal Parlamento, ha avviato in modo conclusivo la chiusura definitiva (entro il 31 marzo 2013) anche degli OPG- Ospedali psichiatrici giudiziari. Il ricovero in tali luoghi è trattato dall’articolo 222 del Codice Penale, su cui si è più volte espressa la Corte Costituzionale; importante la sentenza 253/2003 con cui è stata sancita l’illegittimità costituzionale della parte dell’articolo che «non consente al giudice[…] di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale». Analoga la sentenza 367 del 29 novembre 2004 che ha sancito l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 206. Secondo il presidente della Repubblica, Napolitano, tali istituti sono “un orrore” che riguardano al momento circa 1500 persone. I manicomi criminali, tuttavia, rispondevano ad una esigenza innanzitutto di Pubblica Sicurezza, cautelando i malati gravi sia da loro stessi, che dalla pericolosità che essi avevano verso gli altri. Cosa accadrà allora domani ai malati? Anche la legge Basaglia prevedeva strutture sanitarie diverse dai manicomi e più rispondenti ai tempi moderni ma nessuno le ha mai viste. Ad oggi una buona parte delle strutture psichiatriche esistenti di tipo comunitario non sono assolutamente in grado di fronteggiare questa nuova emergenza. In realtà, moltissimi studiosi concordano sul fatto che vadano trovate pene alternative per chi è pericoloso per sé e per gli altri, ma nessuno si è mai addentrato nello specifico: niente ospedali, niente manicomi, niente carcere. Dove allora? Per legge sono state abolite le case di tolleranza, così sempre per legge non esistono più le prostitute; vengono periodicamente ributtati in società i manigoldi detenuti nelle nostre carceri perché sarebbe troppo faticoso trasferirli nelle nuove già esistenti o costruirne altre. Sempre per legge, adesso verranno aboliti i manicomi, così non esistono più i pazzi. Qualcuno lo spieghi alle famiglie di provenienza, che verranno ancora una volta lasciate sole a fronteggiare problemi gravissimi che potrebbero sfociare nelle ennesime storie di cronaca nera.