Parti comuni che angoscia

Tutti i condomini hanno il diritto di usare le cose comuni, con il doppio limite ex art. 1102 cc di non alterare la destinazione del bene oppure di impedirne l’uso da parte degli altri condomini.

Parcheggio: la giurisprudenza ha più volte specificato il contenuto del diritto dell’uso della cosa comune, stabilendo, in primo luogo, che uso comune non è uso identico e contemporaneo da parte di tutti i condomini (Cass. Civ. 4601/1981) e che, ad esempio, è pienamente legittima la disciplina -adottata dall’assemblea con la maggioranza ex art. 1136 cc- dei posti auto organizzata a turni. In generale, se esiste un cortile tutti i condomini, in assenza di norme del regolamento, potranno utilizzarlo per parcheggiare le proprie auto, ovvero per depositavi beni mobili, con il limite di ledere il diritto degli altri. CONDOMINIO, PARTI COMUNI CHE ANGOSCIA

La Cassazione ha esaminato il caso del parcheggio, per prolungati periodi di tempo, nell’area comune di una vettura di un condomino, dichiarandolo illegittimo per contrasto con l’art. 1102 cc, in quanto costituisce uso esclusivo e, quindi, che impedisce la partecipazione degli altri condomini (Cass. Civ. 3640/2004).

 

 

Cane a spasso nel cortile:è possibile far circolare il cane nel cortile? Certamente si, ma a condizione che vengano adottate tutte le cautele necessarie per permettere agli altri condomini di “usare e godere liberamente di tale spazio comuni” (Cass. Civ. 14353/2000).

Da tetto a terrazza: un tetto può essere trasformato in terrazza ad uso esclusivo ? La giurisprudenza sostiene di no, in quanto, altrimenti, sarebbe alterata l’originaria destinazione della cosa comune e sottratta all’utilizzazione da parte degli altri condomini (Cass. Civ.972/2006).

Varco nel cortile: il singolo condomino, in assenza del consenso degli altri condomini, può aprire un varco sulla recinzione del cortile comune, per permettere l’accesso diretto sulla sua proprietà esclusiva ? La risposta è positiva, ma solo se tale opera non comprometta la “stabilita’, la sicurezza ed il decoro architettonico” del recinto, in quanto permettere, tramite un cancello, l’accesso diretto da una proprietà esclusiva al cortile comune non lede il diritto degli altri condomini, ma aggiunge solo una “particolare utilita’ aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini”; quindi aprire il varco di accesso dal cortile condominiale alla proprietà esclusiva di un condomino è legittimo, purchè non impedisca agli altri condomini di continuare ad utilizzare il cortile come in precedenza (Cass. Civ. 8591/99, 1158/999).

Uso illegittimo del bene comune: se un condomino utilizzi in modo illegittimo un bene comune potrà essere diffidato  dell’amministratore condominiale; in caso di persistenza di tale comportamento, sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace, competente ex art. 7 cpc per le controversie relative alla misura e sulle modalità d’uso dei servizi di condominio. Con la riforma della Mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) dal 2012 sarà necessario procedere prima in sede di mediazione e, in caso di esito negativo, sarà successivamente possibile agire in sede giudiziaria.