In precedenza abbiamo parlato delle agevolazioni del 55%, facendo cenno alla ritenuta, pari al 10% da applicare in virtù del Dl 78/2010.L’articolo 25 del Dl n. 78/2010(convertito in Legge n. 122/2010)ha introdotto una ritenuta pari al 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta a decorrere dal 01 luglio 2010. La ritenuta in questione si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione irpef del 36% (art. 1 Legge 449/1997) ed i riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione irpef/ires del 55%, art 1 commi 344-349L.296/2006. In seguito ad interventi di semplificazioni operati dall’art. 7 del DL 70/2011 (DecretoSviluppo), nello specifico la soppressione di inviare la Comunicazione Preventiva al Centro Operativo di Pescara per beneficiare del 36% e l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera nelle fatture per il 36 e 55%, l’art 23 del Dl 06 luglio 2011 n. 98 comma 8 (Manovra Correttiva) ha ridotto dal 10al 4% la misura della ritenuta in acconto. La nuova aliquota, chiarisce l’agenzia delle Entrate deve essere applicata a decorrere dal 06 Luglio 2011 (entrata in vigore del Dl98/2011) dalle banche e dalle poste italiane all’atto dell’accredito dei bonifici. È possibile che nei primi giorni gli istituti abbiano continuato ad applicare le ritenute nella misura del 10%. La circolare n. 41 del 05/08/2011 emanata dall’Agenzia delle Entrate ha precisato che la ritenuta applicata in eccesso può essere direttamente rimborsata, infatti la differenza del 6% trattenuta in eccesso può essere accreditata direttamente al soggetto beneficiario dei bonifici.