Trasparenza in amministrazione

Legge trasparenzaLa Legge 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – meglio conosciuta come Legge sulla trasparenza amministrativa, prevede che l’accesso ai documenti amministrativi costituisca un generale principio dell’attività amministrativa, volta a garantire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, assicurando trasparenza e imparzialità. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è un diritto riconosciuto al cittadino in funzione dei rapporti con lo Stato e con la Pubblica Amministrazione, è il diritto degli interessati ad esaminare ed eventualmente ottenere copia dei documenti amministrativi. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è legato sia ad esigenze di tutela del singolo che a finalità di interesse generale. È implicita la possibilità per il cittadino di effettuare un controllo democratico sull’attività dell’amministrazione e della sua conformità ai precetti costituzionali. Titolari del diritto di accesso sono tutti i soggetti interessati, cioè i privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, l’Autorità ha sostenuto che l’accesso ai documenti amministrativi sia riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazione giuridicamente rilevanti. Oggetto del diritto di accesso è il documento amministrativo, ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, formati dalle Pubbliche Amministrazionio comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Il diritto di accesso si esercita in via informale tramite richiesta anche verbale all’ufficio che detiene il documento. L’accesso in via informale avviene quando è possibile provvedere immediatamente all’esibizione del documento o alla sua riproduzione. Anche in caso di richiesta verbale sarà cura dell’ufficio provvedere a riscontrare l’identità dei richiedente compilare apposito verbale di accesso agli atti. Qualora non sia possibile provvedere in via informale, l’interessato dovrà produrre formale domanda scritta (su moduli statuiti o carta libera). È possibile inviare tale richiesta anche per fax, mail o posta, non occorre l’autentica di firma, ma basta allegare copia del documento di riconoscimento, sarà poi cura dell’Ufficio effettuare le opportune verifiche. Entro 30 giorni dalla richiesta la Pubblica Amministrazione se accoglie la richiesta indica le modalità e fissa il termine (non inferiore e 15 giorni) per prendere visione dei documenti o ottenerne copia, se rifiuta l’accesso, o lo differisce il Responsabile del procedimento deve motivare il provvedimento. Nel caso in cui trascorrano 30 giorni dalla richiesta senza che l’amministrazione si sia pronunciata, questa si intende respinta, pertanto l’interessato può attivare il rimedio giurisdizionale di ricorso al Tar o presentare ricorso innanzi la commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.