Ricorso al Giudice di pace

Quando è possibile il ricorso al Giudice di pace

È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 30 giorni (occhio, per l’opposizione al Prefetto i giorni invece sono 60) dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.

Come si presenta il ricorso
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione. Occorre pagare 41 euro di contributo unificato. Si può chiedere la sospensiva per l’eventuale sanzione accessoria (per esempio, si può ottenere l’immediata restituzione della patente), che può essere accolta dal giudice nell’udienza di comparizione (la prima udienza) e solo se ravvisa gravi e documentati motivi, dopo aver sentito l’organo di Polizia.
Innanzi al Giudice di pace non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Va precisato che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del Codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa. Importante: se si ricorre al Giudice di pace con un avvocato, la parcella resta a carico del cittadino quasi per intero. Lo sancisce l’articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, numero 212, che modifica l’articolo 91 del Codice di procedura civile. Infatti, competenze e onorari liquidati dal Giudice di pace possono arrivare a un massimo equivalente al valore della domanda. Ossia, in caso di ricorso accolto, la parcella riconosciuta dalla controparte equivarrà alla sanzione. Che inevitabilmente sarà parecchio inferiore all’onorario richiesto anche da un avvocato alle prima armi.
ATTENZIONE: il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte costituzionale, con sentenza n. 114 dell’ 8 aprile 2004, ha dichiarato l’illegittimità della norma del Codice della strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata.
Come si conclude il procedimento
•    accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione;
•    oppure respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest’ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
ATTENZIONE: secondo quanto stabilito al’art. 23 L. 689/1981, così come modificato dagli artt. 26 e 27 del dlgs 2 febbraio 2006, n. 40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell’entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in Cassazione.