L’affidamento condiviso puo’ essere negato

corte_primapaginaSe il genitore denigra l’altro, l’affido condiviso può essere negato. La legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” è basata su due principi fondamentali: il fallimento di due persone come coppia non deve comportare il loro fallimento come

genitori; è interesse del minore mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascuno. La conseguenza pratica della applicazione di questi principi è questa: non è più necessario individuare il genitore più idoneo alla cura dei minori, ma entrambi devono interessarsi dell’aspetto fisico, psicologico ed educativo della prole e, di conseguenza, la regola è l’affidamento condiviso, l’eccezione è l’affidamento ad un solo genitore, ma da applicare solo quando l’affidamento anche all’altro è contrario all’interesse del minore. La eccessiva litigiosità di un coniuge, e la sua ostilità all’altro, può permettere al Giudice di negare l’affidamento condiviso. La Cassazione, in una recente sentenza, ha stabilito che, se durante la separazione i genitori litigano continuamente, il Tribunale può legittimamente non concedere l’affidamento condiviso (Corte di Cassazione 17191/2011); per la Corte, infatti, ai fini dell’affidamento congiunto è necessario «un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli». Il caso deciso dalla Suprema Corte riguardava una moglie continuamente maltrattata dal marito e dalla famiglia dello stesso con atteggiamenti di disprezzo e ostilità; in primo grado era stato stabilito l’affido congiunto, ma la Corte d’appello aveva affidato in via esclusiva alla madre la figlia minore, proprio evidenziando i rapporti conflittuali del marito e con la famiglia dello stesso. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello. In primo grado, quindi, il Tribunale aveva stabilito l’affido condiviso della figlia piccola a entrambi i genitori, ma le disposizioni di separazione erano state poi cambiate dalla Corte d’appello, che aveva affidato in via esclusiva la figlia alla madre, proprio alla luce dei rapporti sempre più conflittuali non solo col marito ma anche con la famiglia di lui. Purtroppo la separazione può essere vissuta non solo come una crisi della coppia, ma anche come una crisi della funzione genitoriale, allorquando tale situazione viene vissuta anche come fase di “guerra” e rivalsa nei confronti della controparte, tramite aperti e violenti atteggiamenti di conflitto e liti continue; la Cassazione ha finanche affermato che litigare davanti ai figli costituisce un maltrattamento nei loro confronti, fonte di gravi danni psicologici, e la sentenza del 2011 conferma tale orientamento, in quanto nega la possibilità dell’affidamento condiviso ogniqualvolta lo sviluppo psicologico del minore viene compromesso dalla forte conflittualità dei genitori. Un coniuge ostile all’altro, tramite atteggiamenti che dimostrano il suo disprezzo per l’altro, non può essere affidatario dei figli, in quanto costituisce la violazione del principio della bigenitorialità. La decisione della Cassazione prende come punto di riferimento esclusivo il minore e il suo diritto ad un equilibrato sviluppo psicologico, evidentemente compromesso dal “cattivo esempio” dato dal genitore che denigra ed umilia l’altro. Per la Cassazione il diritto al minore alla bigenitorialità non viene leso dalla negazione dell’affido condiviso, in quanto, in base agli atti della causa, non risultava una mera conflittualità, ma un contesto complessivo tale da produrre effetti pregiudizievoli al figlio; nel caso concreto l’atteggiamento del genitore e dei nonni, finalizzato solo a denigrare l’altro genitore nei confronti del figlio, è stato valutato come un comportamento pregiudizievole per i figli stessi, tale da permettere la negazione dell’affido condiviso, previsto, invece, come regola generale dalla Legge n. 54/2006.