Danni morali e pignoramenti

equitalia e danni moraliLa Corte di Cassazione, con lasentenza n. 9445 pronunciata il giorno 11.6.2012, ha stabilito la responsabilità di Equitalia e dell’Ente impositore in caso di esecuzione forzata illegittima. Il fatto. Un avvocato cita in giudizio un ente comunale

e l’agente della riscossione (Equitalia), esponendo di aver subito un pignoramento mobiliare presso il proprio studio legale (dove erano presenti una collega, la figlia, pure avvocato, e la segretaria) in riferimento a un debito di circa mille euro relativo a sanzioni amministrative, debito che il Tribunale di Roma, con sentenza precedente al pignoramento, aveva dichiarato non dovuto; prima del pignoramento illegittimo l’avvocato aveva diligentemente trasmesso copia della sentenza al Comune, chiedendo l’annullamento dell’avviso di mora, con diffida dal compiere gli atti esecutivi. Il giudice di pace rigettava la domanda di risarcimento, e l’impugnazione della decisione di primo grado veniva rigettata dalla Corte di Appello; avverso la sentenza della Corte veniva proposto ricorso per cassazione. La sentenza. La Cassazione, con una sentenza innovativa, ha stabilito che il danno morale deve essere risarcito. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, infatti, la questione era palese, in quanto trattavasi di un pignoramento eseguito nonostante una sentenza dichiarativa della insussistenza del debito. Per la Corte il risarcimento da corrispondere può essere erogato anche solo per il danno morale, costituito dalla sofferenza per l’ingiustizia patita, in quanto, concretamente, una seria e diversa lesione non si era verificata; in particolare, non era stato leso l’onore del contribuente, poiché era palese ed incontrovertibile la erroneità del pignoramento e, in aggiunta, nessuno delle persone che avevano assistito al pignoramento (una collega, la figlia e la segretaria) avrebbero mai considerato l’avvocato quale evasore. Ma il danno morale sussiste comunque, a parere della Corte, ed è riconducibile ai danni conseguenti a fatti integranti reato. Per la Corte, infatti, non è necessaria una sentenza penale che accerti il fatto – reato, ma è solo necessario che il giudice chiamato a decide sul risarcimento riconosca gli estremi di un reato nel comportamento tenuto dall’amministrazione; senza dubbio non fermare l’esecuzione forzata, dopo una sentenza accertativa della inesistenza del debito ed una diffida da parte del contribuente all’ente impositore, integra il reato di omissione di atti di ufficio. Il principio di diritto, elaborato dalla Corte di Cassazione e che dovrà essere applicato dal giudice di rinvio, è il seguente: in tema di responsabilità civile e di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, quando è prospettato un illecito-astrattamente riconducibile a fattispecie penalmente rilevanti e per il quale la risarcibilità del danno non patrimoniale è espressamente prevista dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c., e art. 185 c.p. – spetta al giudice accertare, incindenter tantume secondo la legge penale, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Se tale accertamento ha esito positivo e, quindi, il comportamento dell’ente impositore integra astrattamente un reato, il giudice deve procedere alla liquidazione del danno morale, condannando l’ente e l’agente di riscossione al relativo pagamento.