L’ASSEGNO DIVORZILE, le conseguenze patrimoniali del divorzio

fedi1L’articolo 5 della Legge 898/70, così come modificato dalla Legge 74/87, dispone che,   con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio il tribunale,

tenuto conto di determinati elementi (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione,  contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi) e valutati tutti i suddetti elementi, anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezziadeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; la  sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’assegno periodico. La Cassazione, sulla indicata norma, si è pronunciata a Sezioni Unite, con la decisione n. 11492/1990, chiarendo il principio per cui,in tema di scioglimento del matrimonio, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile vaeffettuato verifi  cando innanzitutto  l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente,  a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale (vedasi, sul punto, Cass. Civ. 4764/2007, 4021/2006, 10210/2005,6541/2002). In  seconda fase il giudice deve poi procedere alla determinazione dell’assegno,  in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto (ved. Cass. Civ. 18241/2006, 4040/2003). Se ci sono fi  gli  il Tribunale determinerà anche l’assegno di mantenimento degli stessi, unitamente alla percentuale di divisione, tra i genitori, delle spese straordinarie e non prevedibili (di solito in misura del 50% su ciascun genitore); giova ricordare che su entrambi i genitori grava l’obbligo di mantenere ed istruire i figli ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile. Naturalmente la determinazione dell’assegno non è defi  nitiva, ma può essere sottoposta a revisione: ai sensi dell’art. 9 della legge 898/70, infatti, il sopravvenire di giustifi cati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili delmatrimonio, può giustifi  care la revisione delle disposizioni concernenti l’affi  damento dei fi glie di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere.  Pertanto, anche l’assegno divorzile erogato periodicamente (ma non quello cd una tantum) può essere modifi  cato in virtù del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e quindi i relativi provvedimenti,   pronunciati allo stato degli atti, sono suscettibili di revisione in qualsiasi tempo (Cass. Civ. 8654/88). Il coniuge destinatario dell’assegno potrà, quindi, adire nuovamente il Tribunale al   ne di ottenere una revisione in aumento della erogazione fi  nanziaria, ritenuta incongrua per le mutate condizioni economiche; allo stesso modo anche il soggetto onerato di tale contribuzione potrà rivolgersi al giudice, per ottenerne la riduzione ovvero l’annullamento.

Infine la legge, allo scopo di garantire al coniuge divorziato più debole una maggiore tutela, ha previsto che, su accordo delle parti, è possibile la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, stabilendo altresì che in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

La differenza con l’assegno periodico è notevole: mentre l’importo di tale assegno viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, con la conseguente possibilità di una sua successiva revisione, l’ assegno divorzile una tantum viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e in maniera risolutiva e definitiva e quindi non soggetto a revisione.