la tassa sul LICENZIAMENTO

tassa_licenziamente_primapaginaI “regali” del Ministro Fornero continuano ad arrivare e la Legge di stabilità o di “stupidità” per dirla alla renziana maniera, continua a mietere vittime. Purtroppo se in Italia un’azienda è in difficoltà ed è costretta a licenziare, non c’è incentivo che tenga per salvaguardare l’occupazione. Anzi i datori

di lavoro andranno incontro ad ulteriore tassazione. Una recente circolare INPS illustra i criteri impositivi del nuovo contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La Legge recita “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”. In pratica tutti i datori di lavoro costretti a licenziare un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (non è discriminante se part-time o full-time), dovrà corrispondere all’Inps, entro il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, una somma ragguagliata all’anzianità di servizio che può raggiungere l’importo massimo di € 1.451,00. La legge introduce un nesso teorico tra il contributo e l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) ma prescinde dal fatto che la stessa venga percepita dall’ex lavoratore. L’ulteriore cattiva notizia risiede nel fatto che la norma va applicata a tutti i licenziamenti effettuati dal 1 gennaio 2013. La circolare INPS datata 22/3/2013 chiarisce che il contributo andrà versato per i licenziamenti effettuati dal 1 gennaio al 31 marzo, entro il 16 Maggio 2013. In questo caso L’INPS non pecca di lacune o poca chiarezza specifica, indicando infatti, con circospezione e competenza i termini di versamento e modalità di calcolo. Il versamento, ovviamente, non potrà essere rateizzato. L’Associazione AIMPA tramite il suo presidente Antonio Persano, commenta il provvedimento con amarezza. “Le Imprese avrebbero bisogno dello Stato a loro fianco per sostenere aziende e lavoratori. Purtroppo questo non accade. Ritengo – prosegue Persano, – che la “tassa sul licenziamento” sia un vero e proprio atto vessatorio nei confronti delle imprese. Il Lavoratore va sempre rispettato ma in questo caso è lo Stato a non rispettare né datore di lavoro né lavoratore. Tutti gli operatori economici hanno interesse nel tutelare il lavoratore affinché il percorso di crescita sia condiviso, continuo e costruttivo. Le Istituzioni – conclude il presidente – dovrebbero agevolare la coesione ed essere più presenti nel costruire anziché favorire la disgregazione e la recessione economica che tasse inique, come quella in argomento, producono”.