LA GIUSTIZIA IN VATICANO

L’arresto del Vescovo e le norme del diritto canonico

Dalla linea del silenzio, spesso complice, alla linea della coraggiosa denuncia da parte di papa Francesco

che ha coerentemente perseguito la fermezza più volte annunciata. Ha deciso come vescovo l’ arresto inevitabile di un altro vescovo, che si è macchiato di delitti orrendi contro persone deboli e indifese, come i minori, privati della dignità di figli di Dio. La notizia dell’ arresto ci ha sconvolti e disorientati perchè mai avevamo immaginato che un vescovo, successore degli apostoli, pastore delle anime, chiamato a proseguire la missione di Cristo, potesse arrivare a gesti così gravi e infamanti, fonti di indicibile scandalo, per il quale chi lo commette dovrebbe essere scaraventato negli abissi del mare con una macina di  mulino appesa al collo! Il papa non aveva altra scelta, avendo deciso di operare con determinazione e trasparenza nel  caso di un crimine che ha a lungo infangato la Chiesa ad ogni livello e in ogni angolo del mondo, percorrendo la via tracciata da Benedetto XVI con la lettera pastorale del 19 marzo 2010 ai cattolici irlandesi, nella quale dichiarò che era dovere dei vertici  della Chiesa denunciare un peccato così grave alle autorità civili. Chiediamoci ora come è considerata la pedofilia sotto il profilo della morale cattolica e del diritto canonico. Sotto il profi lo morale è un peccato mortale che viola il sesto precetto del Decalogo, peccato che, ove non rimesso nella confessione sacramentale, provoca la perdita della carità e della Grazia  santificante, e l’ esclusione dalla comunione ecclesiale. Sotto il profilo canonico è un atto che rientra nel genere dei delicta graviora contro la morale, contemplato dal canone 1395 del C.J.C. [1983] e dal 2001 riservato alla Congregazione per la  dottrina della fede dal “motu proprio” Sacramentorum Sanctitatis tutela, che ha promulgato le Normae de gravioribus delictis Congregationi F. reservatis. La pena conseguente al giudizio del Tribunale ecclesiastico per il reo è la dimissione dallo stato clericale e la perdita dei diritti connessi all’ufficio rivestito,a norma del canone 696. Non  è prevista la pena della carcerazione, come avviene nell’ ordinamento penale statale. Si aggiunga che la pena predetta è prescritta in venti anni, a decorrere dal  compimento del diciottesimo anno di età del minore offeso, come stabilisce l’ art. 7 delle citate Normae. Il Vescovo Jozef Welosowski, già nunzio apostolico nella Repubblica di S. Domingo, accusato di abusi perpetrati a danno di minori per fini di libidine nell’ arco di tempo tra il 2003 e il 2008, già ridotto allo stato laicale dalla Congregazione per la dottrina della fede il 26 giugno 2014, è stato tratto agli arresti domiciliari per evitare il pericolo di fuga dell’ imputato e il conseguente inquinamento delle prove. Quale il futuro del vescovo? Essendo un semplice laico e privo di immunità diplomatica vaticana puo’ essere estradato a S. Domingo e negli altri paesi in cui ha commesso lo stesso reato, ove ne sia fatta richiesta. Ora restano al Welosowski solo il perdono degli uomini e la misericordia di Dio.

PrimaPagina, edizione Ottobre 2014 – di Giovanni Di Giannatale