La crisi della coppia e le conseguenze sui figli

 

SEPARAZIONI E AFFIDAMENTO CONDIVISO

La coppia può essere di fatto oppure costituita da due soggetti uniti in matrimonio; nel primo caso la “separazione” non produce effetti giuridici rispetto agli ex conviventi, né la giurisprudenza ne ha evidenziato qualcuno anche se, in realtà, talvolta si è occupata delle coppie di fatto (basti ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 2988/1994 che ha ammesso la risarcibilità del danno morale e patrimoniale derivante dalla morte del convivente a causa di un fatto illecito di un terzo).

Se, invece, la coppia è unita da matrimonio civile, la loro separazione produce effetti (cessazione coabita zione, obbligo fedeltà). Rispetto al rapporto tra i genitori e i figli, invece, la disciplina giuridica non muta a seconda se trattasi di

coppia di fatto ovvero unita in matrimonio: è la Legge 54/2006 che stabilisce espressamente come essa si applichi anche in caso di procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
La legge 54/2006 ha due principi ispiratori: il fallimento di due persone come coppia non deve comportare il loro fallimento come genitori; è interesse del minore mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascuno. In altri termini, in caso di separazione non è più necessario individuare il genitore più idoneo alla cura dei minori, ma entrambi devono interessarsi dell’aspetto fisico, psicologico ed educativo della prole.

L’art. 155 cc stabilisce, infatti, che anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La norma, quindi, evidenzia due tipi di rapporti che, nonostante la disgregazione della coppia, devono proseguire senza rilevanti mutamenti: quello con i genitori e quello con i ascendenti e i parenti di ciascun genitore. Nei rapporti tra i genitori separati e i figli la regola è quella dell’affidamento condiviso, individuata nel secondo comma dell’art. 155 cc “il giudice che pronuncia la separazione personale … valuta prioritariamente la possibilità che i figli
minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati..”; la regola è l’affidamento condiviso; l’eccezione è l’affidamento ad un solo genitore, perchè l’affidamento anche all’altro è contrario all’interesse del minore.
Diverse sono le letture giurisprudenziali relative alla norma dell’affidamento  congiunto: la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori non è motivo ostativo dell’affidamento, ma può influire solo sulla determinazione delle modalità e tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cas. Civ. 2.12.2010, n. 24526); se necessario l’affidamento a un unico genitore, deve essere preferito quello che può garantire le migliori condizioni di crescita del minore (Cass. 17.1.2003, n. 648); se necessario l’affidamento ad un unico genitore, deve essere preferito il genitore maggiormente idoneo a rendere minimi i danni derivanti dalla disgregazione della famiglia (Cass. Civ.
20.1.2006, n. 1202); non possono essere omologati, in sede di separazione consensuale, accordi tra i coniugi che prevedono l’affidamento congiunto dei figli, in presenza di una chiara ostilità di un figlio rispetto ad un genitore (Trib. Napoli, 1.6.2002); un rapporto difficile con un genitore – eventualmente collegato ad aspetti caratteriali,
ovvero alla incapacità di scindere il rapporto con il figlio da quello, conflittuale, con l’altro genitore – non esclude l’affido condiviso (Tribunale di Roma, Sez. I, 26 novembre 2010). Il Tribunale, quando non è possibile stabilire l’affidamento  condiviso ad entrambi i genitori dei minori (perchè evidentemente nella lite insorta ciascun
genitore ha contestato le capacità genitoriali dell’altro) ricorre ad una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU); sarà quindi il consulente nominato, psicologo psicoterapeuta, a dover individuare il migliore regime di affidamento e frequentazione con i genitori che consenta un equilibrato sviluppo psico fisico, oltre che un rapporto equilibrato
e continuativo con entrambi i genitori .

PrimaPagina edizione luglio – di Avv. Gianfranco Puca