IL RICORSO: A CHI E IN CHE MODO

Ricorso al Prefetto
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Non è necessaria l’assistenza di un legale.

 

Come si presenta il ricorso
Dal 2003 il Codice della strada consente di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure all’ufficio o al comando che ha elevato la multa (per esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).
Si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l’audizione personale. Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all’ufficio o comando cui appartiene l’organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all’ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Come si conclude il procedimento
•    se respinto, entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio che ha elevato la multa, ma il termine si interrompe quando l’interessato chiede l’audizione personale e riprende a decorrere solo dopo tale audizione) viene emessa un’ordinanza motivata con la quale si ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
•    se invece accolto il ricorso, il Prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l’archiviazione degli atti, comunicandola all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L’ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all’autore della violazione entro 150 giorni ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del Prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l’ufficio o comando che ha elevato la multa.