Il rendiconto del “5 °% dell’IRPEF

I destinatari del 5 per mille sono tenuti a redigere un rendiconto per dimostrare le modalità di impiego delle somme percepite entro 12 mesi dalla percezione dei contributi.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dalla quale risulti chiaramente la destinazione delle somme percepite per ciascuna delle annualità di riferimento.

La mancata redazione nei tempi e nelle modalità fissate comporta la restituzione di quanto ricevuto. Il documento dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, ossia 12 mesi dalla percezione delle somme, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per consentire il controllo.
Tale adempimento è a carico di chi abbia ricevuto un importo pari o superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila//00) per l’anno 2008 e pari o superiore ad 20.000,00 (ventimila) per l’anno 2009 e successivi.
Sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state pubblicare un proforma di rendiconto e le linee guida per la corretta redazione dello stesso Il rendiconto in esame non dovrà redatto e trasmesso se il soggetto beneficiario redige un bilancio sociale pubblicato sul sito internet dell’ associazione.
Il legislatore fiscale ha riconosciuto la facoltà di destinare una quota parte dell’ Irpef, l 5 per mille, a soggetti che svolgono attività socialmente o eticamente meritorie: l’ art. 1, comma 205, della legge 27/12/2013 n. 147 ha previsto, infatti, la proroga della facoltà di destinazione del 5 per mille dell’ Irpef anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, secondo modalità analoghe a quelle applicate negli anni precedenti. L’ Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2013 ha fornito una definizione dei soggetti che svolgono attività socialmente o eticamente meritorie.
Gli enti del “volontariato” sono tutti gli enti di diritto privato che operano senza finalità di lucro in settori di rilevanza sociale, elencati nell’ articolo 1, comma1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/04/2010. Destinatarie dell’ agevolazione possono essere anche le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale a condizione che siano state riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il D.L. N. 98 DEL 2011 ha inserito, tra le iniziative che possono beneficiare del contributo del 5 per mille, anche le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Per partecipare al riparto del 5 per mille dell’ IRPEF, gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le altre associazioni o fondazioni riconosciute debbono procedere alla loro iscrizione nell’ apposito elenco tenuto dall’ Agenzia delle Entrate, sul quale sito sono indicate le modalità di iscrizione nei predetti elenchi.

PrimaPagina edizione Maggio – di Laura Di Paolantonio (dr. Commercialista)