Il diritto a non nascere ideale o verità?

Il diritto alla vita, si può af frmare con certezza, è il principio cardine su cui si fonda l’intero ordinamento giuridico, essendo il presupposto fondamentale di tutte le situazioni giuridiche legate alla persona.
Ogni soggetto che viene al mondo è titolare esclusivo di questo diritto sacro e inviolabile e non esistono norme disciplinanti eccezioni.

Eppure i confi ni interpretativi della legge sono praticamente infi niti, talmente infi niti che dibattito attualissimo tra
gli operatori del diritto è quello sulla riconoscibilità giuridica del diritto a non nascere!
Più precisamente ci si interroga sulla legittimazione del nato a richiedere il risarcimento del danno nelle ipotesi in cui, a causa del mancato rilievo dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante non ha più possibilità di interrompere la gravidanza.
Il caso è quello di due genitori di una bimba af etta da sindrome di Down che avviavano un’azione di risarcimento danni per “nascita non desiderata” nei confronti della Asl, del medico ginecologo e del direttore del laboratorio analisi, per non essere stati messi nella possibilità di scegliere consapevolmente di interrompere la gravidanza in tempo utile, a causa di omissioni diagnostiche.
La particolarità della vicenda è legata al fatto che i genitori, a fondamento della propria istanza, sostenevano che, “se… al momento della mancata informazione erano presenti le condizioni previste dalla legge per far ricorso all’aborto…, allora il nato è legittimato ad agire in giudizio in quanto la richiesta è volta non a richiedere i danni per una nascita non voluta, bensì per un’esistenza dif iile da portarsi dietro tutta la vita e da vivere in ragione delle proprie limitazioni psicofi siche”.
La questione posta al vaglio dei giudici, dunque, non è tanto quella tesa ad ammettere il diritto dei genitori a non portare avanti la gravidanza, ma quella diretta a verifi care se il nato ha diritto o meno ad agire in giudizio, in proprio, per vedersi riconosciuto il ristoro dei danni per essere stato generato!
L’orientamento giurisprudenziale maturato negli anni è nel senso di non riconoscere tale tutela, proprio sul presupposto dell’inviolabilità del diritto alla vita: “l’ordinamento positivo tutela il concepito e l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita… l’orientamento prevalente esclude che sia confi gurabile anche un “diritto a non nascere” o a “non nascere se non sano” (che sarebbe un diritto “adespota” in quanto “non avrebbe alcun titolare appunto fi no al momento della nascita, in costanza della quale proprio esso risulterebbe peraltro non esistere più”), con la conseguenza che, “verifi catasi la nascita, non può dal minore essere fatto valere come proprio danno da inadempimento contrattuale l’essere egli af etto da malformazioni congenite per non essere stata la madre, per difetto di informazione, messa nella condizione di tutelare il di lei diritto alla salute facendo ricorso all’aborto”.
Tuttavia sul punto si registra una recente decisione di segno opposto secondo cui il nascituro “ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza, ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario con riguardo al danno consistente nell’essere nato non sano, e rappresentato dell’interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità, a nulla rilevando né che la sua patologia fosse congenita, né che la madre, ove fosse stata informata della malformazione, avrebbe
verosimilmente scelto di abortire”.
L’esistenza di tale contrasto ha indotto i giudici della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 23 febbraio 2015, n. 3569, a rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite (cioè la sezione più autorevole della Corte di Cassazione, quella chiamata a interpretative insorte per ef etto di decisioni dissimili assunte dalle singole sezioni).
Per un chiarimento definitivo su un argomento che resta uno dei più interessanti nel panorama giuridico attuale non rimane, dunque, che attendere gli sviluppi della vicenda.

PrimaPagina edizione Maggio 2015 – di Nicola Paolo Rosetti