FALSE IDENTITÀ: Quando l’utilizzo di facebook è reato

Una delle principali conseguenze dell’enorme diffusione dell’utilizzo di facebook è, ovviamente, l’immissione in rete di una smisurata quantità di dati personali come immagini, notizie sulla propria famiglia, sul proprio lavoro, sul proprio stile di vita ecc. E infatti, stringendo amicizia con una persona, si condividono con la stessa tutte le informazioni che intendiamo
rivelarle.

Tuttavia il sistema non permette di avere la garanzia che quel profi lo appartiene realmente alla persona con cui si è stretto il rapporto virtuale, ben potendo lo stesso celare un “fake”, ossia una falsa identità.

È evidente come i profi li falsi di facebook possono essere lo strumento per il compimento di una svariata
quantità di reati come, ad esempio, il furto di identità, la dif amazione, la minaccia, l’estorsione, le molestie e così via. Recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 9391 del 26 febbraio 2014, ha stabilito che la creazione di un falso profi lo su facebook attraverso cui molestare una persona sfruttando l’anonimato integra il reato di cui all’articolo 494 del codice penale, “sostituzione di persona”, secondo cui “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.

Come spesso accade la giurisprudenza colma un vuoto legislativo, mancando nel nostro ordinamento norme specifi che che sanzionino il cattivo comportamento perpetrato attraverso i  social network.
Nel caso di specie, la sentenza defi nisce con una condanna il procedimento penale aperto nei confronti di una donna che aveva creato un profi lo facebook fasullo per molestare i vicini di casa. La Suprema Corte con occasione,
ha af ermato che, pur prevedendo le regole di facebook il divieto di creare account falsi, non è reato sanzionabile penalmente la mera creazione di falsi profi li. In quel caso si tratterebbe esclusivamente di un illecito civile, per violazione delle regole contrattuali, che verrebbe ad esistenza solo su iniziativa della società ideatrice del programma, ma non di un illecito penale.

La condotta di chi realizza un falso profi lo, invece, assumerebbe rilevanza penale quando l’account falso viene utilizzato, ad esempio, per molestare attraverso la messaggistica istantanea (la chat) altri utenti. Il fenomeno dei “fake” su facebook è tutt’altro che circoscritto. E infatti, da molteplici indagini è emerso che un account
su tre sarebbe falso. Ciò non signifi ca che la realizzazione di ogni profi lo fasullo sia finalizzato ad un comportamento criminoso in quanto la scelta di mantenere l’anonimato, a volte, è dettata semplicemente dalla volontà di mantenere segreti alcuni aspetti della propria vita privata.
Quando, invece, la creazione del falso profilo è offensivo nei confronti di terzi, il comportamento può avere rilevanza penale e l’individuazione del responsabile, spesso, è molto più agevole di quanto si possa immaginare.

di Nicola Paolo Rosetti