ESENZIONE IMU: LA CORTE COSTITUZIONALE SANCISCE CHE L’ONERE DELLA PROVA SPETTA AL COMUNE

Per la Corte Costituzionale una  recente sentenza, riguardante  l’esenzione IMU per abitazione principale, sancisce per il Comune l’obbligo di sostenere l’onere della prova

di  Marina Marchegiani*

La sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale chiude il controverso caso dell’Imu per i coniugi che vivono in due Comuni diversi, attribuendo a entrambi gli immobili l’esenzione.

Tutto nasce dal fatto che le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, ha identificato come «principale», esente dall’Imu, l’abitazione in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente», precisando che con due abitazioni nello stesso Comune la famiglia avrebbe avuto diritto a una sola esenzione.

La Corte costituzionale, con la sentenza sopra richiamata, dichiara l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011. In particolare, la Corte ritiene che l’abitazione principale debba essere l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e non quello, come prevedono le norme ritenute illegittime, di residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare. Tuttavia, la Corte costituzionale non ha voluto estendere “tout court” ai coniugi con residenze separate il diritto all’agevolazione per entrambi gli immobili, ma solo a quelli in cui effettivamente ciascun coniuge risiede anagraficamente ed ha la propria dimora abituale (ossia dove vive abitualmente).

Pertanto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, per qualificare l’immobile quale abitazione principale ai fini IMU viene richiesto che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica nonché sussista effettivamente la dimora abituale, senza che abbia rilevanza la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.

Particolarmente problematica potrebbe apparire la sussistenza del requisito della dimora abituale, in quanto potrebbe rappresentare un salvacondotto per richiedere l’agevolazione anche per le seconde case dove si stabilisce la mera residenza senza che corrisponda effettivamente la dimora. Al riguardo, la stessa Corte precisa che i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio. La sentenza, infatti, non stabilisce alcun automatismo circa l’estensione dell’esenzione alle “seconde case”. È opportuno precisare che, laddove non fosse possibile stabilire con sufficiente certezza che in una delle due abitazioni il possessore non abbia la dimora abituale, l’esonero competerà solo sull’altro immobile. Secondo le norme processuali in materia tributaria, come recentemente modificate ai sensi dell’articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs. 546/1992, si ritiene che l’onere della prova spetti al Comune che  dovrebbe procurarsi le notizie a supporto delle proprie ragioni.

Per valutare la portata della sentenza, si considerino i seguenti esempi:

1) Due coniugi sono proprietari ciascuno di un immobile destinato  ad abitazione principale in due diversi Comuni (oppure nello stesso Comune). Entrambi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile di loro proprietà. In ragione della sentenza in esame, entrambi godono ciascuno dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con riferimento al proprio immobile.

2) Due coniugi, il primo è proprietario esclusivo di un immobile sito in un Comune; l’altro immobile, sito in un Comune diverso (oppure nello stesso Comune), è in comproprietaria tra i due coniugi per una quota del 50%. Il primo ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile di esclusiva proprietà; il secondo, invece, ha stabilito la residenza e dimora nell’altro immobile che possiede al 50%. In ragione della disciplina IMU risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale:

  • il primo coniuge ha diritto a fruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con riferimento all’immobile in proprietà esclusiva, mentre dovrà versare l’IMU con riferimento alla quota dell’altro immobile ove non sussistono i requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica;
  • il secondo coniuge fruisce dell’esenzione IMU per l’abitazione principale con riferimento alla quota dell’immobile di cui è comproprietario.

 

3) Due coniugi sono proprietari ciascuno di un immobile nello stesso Comune oppure in Comuni diversi. Il primo coniuge ha stabilito la propria dimora abituale e residenza anagrafica nel suo immobile di proprietà. L’altro coniuge conserva la residenza anagrafica nell’immobile di proprietà ma vive abitualmente nell’altro insieme al coniuge. In tale ipotesi, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, rimane fermo che:

  • il primo coniuge può fruire dell’esenzione IMU per l’abitazione principale in relazione all’immobile presso cui ha stabilito residenza e dimora abitualmente;
  • l’altro coniuge deve versare l’IMU in relazione all’ immobile di proprietà, avendo stabilito la sola residenza e mancando il requisito della dimora abituale.

 

Dott.ssa Marina Marchegiani

Responsabile Ufficio Tributi Comune di Tortoreto (TE)