accesso vietato ove si svolgono manifestazioni sportive.

Uno dei compiti di un moderno Stato di diritto è, senz’altro, anche quello di incoraggiare e tutelare lo sport ed ogni singola manifestazione che, di esso, rappresenti diretta manifestazione. In tal senso, occorre garantire non solo il regolare svolgimento di ciascuna competizione – agonistica o dilettantistica – ma anche assicurare l’incolume partecipazione del cittadino che vi partecipi in qualità di spettatore. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti come principalmente gli stadi di calcio rappresentino troppo spesso il “campo di battaglia”

ove frange impazzite di tifoseria sfogano istinti che ben poco hanno a che vedere con un sano spirito sportivo. Proprio allo scopo di arginare efficacemente il propagarsi di simili, inqualificabili episodi, il legislatore è intervenuto approvando la legge n. 401 del 13 dicembre 1989 – e successive modificazioni ed integrazioni – la quale, all’art. 6,  stabilisce che nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore del luogo ove si è svolta la manifestazione sportiva ovvero si sono verificati i fatti giustificativi della misura, possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) specificatamente indicate, nonché a quelli, pure specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Alle persone alle quali viene notificato il DASPO, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente individuato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto (che può avere ad oggetto anche competizioni sportive estere). Una volta emesso il provvedimento, il pubblico ministero – se ritiene sussistenti i presupposti indicati dalla legge – ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari entro quarantott’ore dalla notifica all’interessato. Il divieto di accesso e l’eventuale obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia non possono avere durata inferiore ad un anno e superiore a cinque e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno ovvero siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Da ultimo occorre solamente segnalare come, quantomeno in astratto, il trattamento sanzionatorio riservato in caso di violazione del DASPO sia sufficientemente rigoroso: il contravventore che non rispetti le prescrizioni imposte dal questore rischia, infatti, la condanna da uno a tre anni di reclusione ed il pagamento di una multa da 10.000 a 40.000 euro.

Roberto SANTORO (Magistrato)