MODELLO 730/2011

mod. 730/2011I lavoratori dipendenti e i  pensionati possono presentare la  dichiarazione con il modello 730. Utilizzare il modello è vantaggioso,  in quanto il contribuente: non  deve eseguire calcoli e pertanto la compilazioneè più semplice; non deve  trasmettere il modello all’Agenzia delle  entrate; ottiene il rimborso dell’imposta direttamentenella busta paga o nella rata  di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agostoo di settembre); se deve versare  delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese diluglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenutoa presentarla se ha conseguito redditi nell’anno 2010 e non rientra nelle ipotesi di esonero. In questocaso, deve verificare se può presentare il Mod. 730 o deve presentare il Mod. UNICO. La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quelladovuta. Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2011 sono: -pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); -persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); -soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; -sacerdoti della Chiesa cattolica; -giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); – persone impegnate in lavori socialmente utili;- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2011; – a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2011 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio; -personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Cafdipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2010 al mese di giugno dell’anno 2011; -lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato; -produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. Il Mod. 730 può essere presentato: -al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale per quell’anno, -a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello Che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli. I sostituti d’imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere le somme a debito o rimborsare le somme a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Si segnala che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Termini per la presentazione: – entro il 2 maggio (in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) se il modello è presentato al sostituto d’imposta; – entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o a un professionista abilitato. Il contribuente può destinare: -l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure a una istituzione religiosa; -il cinque per mille a determinate finalità.