Bullismo: Norme che ci sono e norme da creare

Prato. Insulta e sgambetta la compagna di classe disabile, poi mette il film sul web. 

Lecco. Botte, lividi e paura: bullismo su un ragazzo delle medie, perseguitato dal branco

Firenze. Atti di bullismo in una scuola elementare, dove un giovane di dieci anni è stato preso a calci,
pugni, morsi e via dicendo da alcuni compagni di classe. 

Giulianova. Episodio di bullismo in una scuola media dove un ragazzo di undici anni è stato minacciato con un taglierino alla gola da un tredicenne.

Catania.  Una studentessa di 19 anni è morta suicida poiché presa di mira dai bulli.

Titoli come questi, purtroppo, diventano sempre più frequenti nei quotidiani, e impongono una rifl essione sul
bullismo, per prevenire e combattere un fenomeno sempre più dif uso tra i giovani. Il bullismo può essere defi nito come  un atteggiamento di sopraf azione nei confronti dei più deboli, che si concretizza con violenze fi siche
e psicologiche; i luoghi  in cui spesso si manifestano i comportamenti di bullismo sono quelli legali alla scuola.  In Italia non c’è una legge che preveda il reato di bullismo, ma il codice penale contiene tutta una serie di norme che puniscono i comportamenti da bullo. Percosse, lesioni, danneggiamento, ingiuria e dif amazione, molestia, atti persecutori: questi sono solo alcuni dei tanti reati che il bullo compie con il suo atteggiamento nei confronti del più debole. Ma come reagire, cosa fare quando si è vittima di bullismo?
È indispensabile presentare una denuncia o querela nei confronti del responsabile, in modo da attivare un processo penale, al termine del quale condanna al pagamento delle spese legali per il processo e del risarcimento danni a favore della vittima.
La Cassazione e i giudici di merito hanno da anni assunto un atteggiamento molto duro contro gli episodi di bullismo che, se sono costituiti da atti

che violano la corporeità della vittima, possono essere puniti come stupro  di gruppo (Cass.
43495/2012), con conseguente possibilità di
applicare una pena detentiva elevata, commisurata alla gravità del fatto.Se il bullo è minorenne non è esclusa la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare in carcere (e non in comunità) in relazione alla particolare gravità del
comportamento (Cass. 19331/205); tale ultimo orientamento è stato assunto proprio per comportamenti di bullismo in ambiente scolastico, ove la funzione di repressione e prevenzione è molto sentita. Nel bullismo le “quote rosa” vengono purtroppo rispettate: una vittima su tre dichiara che tra gli aggressori vi era una ragazza, e di solito i bulli aggrediscono persone dello stesso sesso; questo è quanto emerge da una indagine della Polizia Di Stato su un campione di 15.000 adolescenti.

La Polizia di Stato, in tale indagine, ha chiarito che l’unica “arma vincente” è la sensibilizzazione e la prevenzione attraverso la formazione di insegnanti e genitori. Anche il cyberbullismo costituisce un fenomeno grave e preoccupante: la rete (vale a dire forum, social network come Facebook, siti di giochi in line, chat, ma anche
messaggi sms o con foto oppure semplici telefonate) viene utilizzata per molestare, of endere, intimorire, mettere in imbarazzo, minacciare, deridere o escludere altre persone, spesso con esiti tragici, come la diciannovenne di Catania che si è suicidata perché umiliata sul web per la dif usione di provini di fi lm porno in cui aveva preso parte.

Le nuove tecnologie se, da un lato, permettono una grande velocità nelle comunicazioni e nella diffusione delle notizie, da altro lato possono permettere anche una indebita ed illegittima intrusione nel contesto scolastico, familiare e di amicizia delle vittime, provocando stati di ansia e preoccupazione (Cass. 12479/2012).
Se gli atti di bullismo vengono compiuti d un minore di 14 anni, questi non è imputabile nel processo, e solo se socialmente pericoloso può essere colpito da misure di sicurezza come il riformatorio.   Il soggetto tra i 14 e i 18 anni è imputabile dinanzi al Tribunale dei minorenni, e se il soggetto è maggiorenne verrà giudicato da un Tribunale ordinario. Al termine del processo la vittima sarà risarcita di tutti i danni (personali, patrimoniali, morali, biologici, esistenziali) subiti a causa degli atti di bullismo.In caso di soggetto minore degli anni 18, potrà essere riconosciuta
la responsabilità risarcitoria della scuola e/o dei genitori.
La scuola, infatti, è tenuta a vigilare sul comportamento dei ragazzi,  a mente dell’art. 2048 c.c., ed è responsabile civilmente dei danni da loro prodotti, a meno che dimostri di aver adottato in concreto tutte misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo (Cass. 2657/03). I genitori sono anche responsabili civilmente per i danni prodotti dai figli, in base all’art. 2048 del codice civile, che stabilisce come “Il  padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei fi gli minori non emancipati
o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.” I genitori, sui quali grava il dovere di mantenere, educare ed istruire la prole, potranno essere dichiarati non responsabili solo se riusciranno a portare la prova positiva di aver dato al fi glio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). L’onere educativo (e la relativa responsabilità risarcitoria) grava anche sui genitori separati.

di Gianfranco Puca