PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto dal DPR 115/2002 e permette di ottenere una assistenza legale gratuita a carico dello Stato: tale istituto è previsto espressamente dalla nostra Carta Costituzionale che, all’art. 24, stabilisce come ai non abbienti siano assicurati “i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.Per poter accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo famigliare al quale appartiene il richiedente non deve essere superiore ad euro 10.628,16;

in altri termini la somma del reddito del richiedente con il reddito degli altri famigliari conviventi non deve superare il limite indicato. Solo per i processi penali il limite reddituale è aumentato di euro 1.032,91 per ogni famigliare convivente.L’istituto può essere utilizzato dal cittadino italiano, dallo straniero soggiornante regolarmente in Italia, nonché anche dallo straniero irregolare, come ribadito dalla ordinanza n. 144 del 14.5.2004 della Corte Costituzionale; è utilizzabile in qualsiasi procedimento giudiziario (penale, civile, amministrativo, tributario, contabile, di volontaria giurisdizione).L’istanza, per la materia penale, deve essere rivolta al Giudice che procede mentre, per le altre materie, deve essere rivolta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per territorio. Il richiedente può scegliere il proprio Avvocato tra quelli iscritti in un apposito elenco tenuto dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente; in detto elenco sono inseriti gli Avvocati che hanno una particolare attitudine ed esperienza professionale specifica, che non hanno sanzioni disciplinari, e che sono iscritti nell’Albo degli Avvocati da almeno due anni (art. 81 DPR 115/2002). Per effetto dell’ammissione l’interessato non dovrà corrispondere il contributo unificato, le spese per le notificazioni, le imposte (di registro, ipotecaria e catastale) e i diritti di copia; inoltre sarà lo Stato a retribuire il proprio Avvocato di fiducia; la violazione di tale divieto costituisce un grave illecito disciplinare professionale (art. 85 del DPR citato).Per informazioni relative alla normativa ed all’istanza è possibile consultare il sito dell’Ordine degli Avvocati di Teramo. Per verificare, invece, se l’avvocato scelto sia iscritto nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a carico dello Stato, è necessario contattare la segreteria dell’Ordine. Gianfranco PUCA (Avvocato)