E SE MIO FIGLIO SI FA MALE A SCUOLA?

se_mio_figlioAgire nei confronti dell’istituto scolastico per il risarcimento dei danni sofferti dall’alunno durante le ore di frequenza è possibile? A detta della Suprema Corte di Cassazione sì, e non solo quando il danno è provocato da un compagno, ma anche quando l’alunno si procura le lesioni da solo. Con la recente sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha avuto modo di sancire il principio secondo cui l’accettazione della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dello studente per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni e, quindi, anche prevenendo le situazioni in cui l’alunno possa cagionare un danno a sé stesso. Nello specifico la Corte è stata chiamata a pronunciarsi riguardo la fondatezza della richiesta di ristoro dei danni avanzata dai genitori di un’alunna che lasciata dallo scuolabus all’interno del piazzale antistante la scuola elementare cadeva dal muretto delimitante l’area sottostante ove si trovava l’ingresso del seminterrato locale caldaia, riportando la frattura della tibia. La Suprema Corte, nell’accogliere la domanda proposta dai genitori della bambina, ha precisato che la scuola è tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti necessari a prevenire situazioni di pericolo, anche al fine di evitare che l’alunno procuri danno a sé stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione. Ciò in ragione del fatto che l’accoglimento dell’allievo comporta la nascita di un “contratto di protezione” in base al quale tra gli interessi da realizzarsi da parte dell’istituto scolastico rientra quello alla integrità fisica dello studente, con conseguente risarcibilità dei danni da autolesione dal medesimo patiti. Quindi, mentre chi agisce ha solo l’onere di provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, l’istituto, per vedersi esonerato da ogni responsabilità, ha l’incombente ben più gravoso di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a sé non imputabile. Come? Dando la prova, tutt’altro che agevole, di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso.

di Nicola Paolo Rossetti, pres. Giovani Avvocati