SEPARAZIONI E AFFIDAMENTO CONDIVISO
La coppia può essere di fatto oppure costituita da due soggetti uniti in matrimonio; nel primo caso la “separazione” non produce effetti giuridici rispetto agli ex conviventi, né la giurisprudenza ne ha evidenziato qualcuno anche se, in realtà, talvolta si è occupata delle coppie di fatto (basti ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 2988/1994 che ha ammesso la risarcibilità del danno morale e patrimoniale derivante dalla morte del convivente a causa di un fatto illecito di un terzo).
Attraverso il Piano Europeo Garanzia Giovani sono in arrivo nuovi fondi europei da impiegare nel nostro Paese per l’occupazione giovanile. Per i Paesi membri caratterizzati da una percentuale di disoccupazione superiore al 25% sono stati stanziati dei finanziamenti da dedicare alle politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro.
Tra le numerose novità introdotte dalla riforma sul diritto di famiglia regolata dal D.Lgs 154 del 2013, in vigore dal 7 febbraio 2014, curiosa e interessante è senz’altro quella volta a tutelare la stabilità del rapporto tra nonni e nipoti. Il nuovo articolo 317-bis del codice civile sancisce che: “ Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Molte coppie hanno il desiderio, più che comprensibile di diventare genitori e il nostro codice civile già prevedeva l’adozione come mezzo per garantire una discendenza a coloro che ne erano privi, disciplinando all’art. 291 l’adozione di persone maggiori d’età.